Modalità per la presentazione dei reclami e per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa.
Ultimo aggiornamento: giugno 2026
Halcyon Insurance S.p.A. presta la massima attenzione alla corretta gestione dei reclami. In questa pagina sono indicate le modalità per presentare un reclamo e, in caso di mancata soddisfazione, gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
1 Che cos’è un reclamo
Per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, formulata per iscritto, nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un intermediario, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non costituiscono reclamo le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di esecuzione del contratto o di liquidazione di un sinistro, che vanno indirizzate ai consueti canali di assistenza.
2 Reclami relativi al comportamento di Halcyon (intermediario)
I reclami relativi al comportamento di Halcyon Insurance S.p.A. e dei suoi dipendenti e collaboratori possono essere inoltrati per iscritto a:
Via Catone 3, 00192 Roma
E-mail: reclami@halcyoninsurancespa.it — PEC: halcyoninsurancespa@pec.it
Il reclamo deve indicare nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante e una descrizione del motivo della lamentela. Halcyon fornisce riscontro entro 45 giorni dal ricevimento; tale termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
3 Reclami relativi al prodotto o al comportamento dell’impresa
I reclami che riguardano il prodotto assicurativo, la gestione del rapporto contrattuale, la liquidazione dei sinistri o il comportamento dell’impresa vanno indirizzati alla funzione reclami dell’impresa di assicurazione che ha emesso la polizza. Le imprese mandanti di Halcyon per il ramo danni sono:
- Wakam S.A. — i recapiti dell’ufficio reclami sono indicati nella documentazione contrattuale e sul sito dell’impresa;
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. — i recapiti dell’ufficio reclami sono indicati nella documentazione contrattuale e sul sito dell’impresa.
Anche l’impresa di assicurazione fornisce riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
4 Reclami all’IVASS
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito o non riceva riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS:
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it — Fax: 06.42.133.206
Il modello per il reclamo è disponibile su www.ivass.it.
Il reclamo all’IVASS deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante; individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo; copia del reclamo già presentato e dell’eventuale riscontro; ogni documento utile.
5 Arbitro Assicurativo
Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS), organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso l’IVASS (D.M. MIMIT 6 novembre 2024, n. 215, e normativa attuativa IVASS). A condizione di aver presentato reclamo all’impresa e/o all’intermediario e di non aver ricevuto riscontro entro 45 giorni o di non ritenerlo soddisfacente, il cliente può proporre ricorso all’AAS entro 12 mesi dalla data del reclamo, per fatti non anteriori a 3 anni. Il ricorso si presenta esclusivamente online sul portale www.arbitroassicurativo.org.
6 Mediazione e negoziazione assistita
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:
- Mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010), quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli iscritti nell’elenco del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it);
- Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato.
7 Liti transfrontaliere — FIN-NET
In caso di lite transfrontaliera, il reclamante con domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile tramite la rete FIN-NET (ec.europa.eu — FIN-NET), chiedendone l’attivazione.
8 Riferimenti normativi
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46/2016; D.M. MIMIT 6 novembre 2024, n. 215; Provvedimenti IVASS in materia di Arbitro Assicurativo (tra cui il Provv. del 7 ottobre 2025 e il Provv. n. 163 del 25 novembre 2025); D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).